Condizioni per il passaggio generazionale dell’impresa in esenzione dall’imposta

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L’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, disciplina i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all’articolo 768-bis cod. civ., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni in esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Negli ultimi anni, l’applicazione di tale disposizione ha posto molte criticità che hanno spinto il Legislatore ad apportare modifiche al testo di legge, al fine di definire, come si legge nella relazione illustrativa del D.Lgs. 139/2024, in modo più puntuale, il perimetro e le condizioni dell’agevolazione.

Analizzando l’attuale formulazione della disposizione citata, è agevole osservare come il Legislatore abbia mantenuto la distinzione fra le “trefattispecie di esenzione già contemplate dalla disciplina previgente, ovverosia:

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  • il trasferimento di azioni o quote di società di capitali;
  • il trasferimento di quote di società di persone e;
  • il trasferimento di aziende o rami di azienda.

I diversi requisiti oggettivi, invece, sono stati meglio precisati, rispetto al passato, per ciascuna delle fattispecie, disponendo che:

  • nel caso di società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo;
  • nel caso di altre quote sociali e, quindi, di società di persone, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto sulla quota;
  • nel caso di aziende e rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa.

Un ulteriore requisito è che ciascuna delle tre condizioni sopra indicate venga mantenuta per almeno 5 anni. Al riguardo, è previsto che gli aventi causa sono tenuti a rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.

La norma continua, poi, a prevedere che il mancato rispetto del mantenimento della condizione per almeno 5 anni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Si ritiene che la citata novella finisca per ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni nel caso di passaggio generazionale dell’impresa, legittimando quanto, in alcuni casi, accadeva già in passato, seppure prontamente contestato dall’Amministrazione finanziaria.

Basti pensare ai trasferimenti di società holding e società immobiliari che venivano puntualmente contestati dall’Agenzia delle entrate, in quanto ritenute società “senza impresa”. Detto in altri termini, il requisito previsto per le aziende e rami di esse veniva riferito anche alle società di capitali o società di persone.

Ora, invece, il dato normativo stabilisce in maniera più puntuale le condizioni che devono sussistere nelle diverse fattispecie. Ciò significa che i trasferimenti di partecipazioni di società che svolgono funzioni di gestione patrimoniale di beni immobili, mobili o partecipazioni (c.d. holding pure e società immobiliari) potranno beneficiare dell’agevolazione in esame.

Altro tema rilevante, che sollevava più di qualche criticità, era quello concernente il trasferimento di partecipazioni di minoranza a soggetti che già detengono il controllo nella società trasferita. Anche in questo caso, l’Agenzia delle entrate contestava il disconoscimento del beneficio, asserendo che l’esenzione in parola poteva essere riconosciuta solo in ipotesi di trasferimento che permettesse al beneficiario (socio di minoranza) di ottenere il controllo della società trasferita.

La nuova formulazione della norma, invece, dispone testualmente che la mera integrazione del controllo è una condizione che legittima il beneficio in capo al soggetto che consolida la propria partecipazione, evitando la dispersione della quota.

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Sebbene il dato normativo appaia abbastanza chiaro, non è possibile escludere a priori un diverso orientamento dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, si rileva che la novella conferma il beneficio dell’esenzione, anche per i trasferimenti di partecipazioni in società non residenti in Italia, ma in Paesi appartenenti all’Unione europea, allo Spazio economico europeo o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote e azioni di soggetti residenti.

Da ultimo, sotto il profilo dell’efficacia, occorre evidenziare che la nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, è già entrata in vigore lo scorso 3.10.2024, ma troverà applicazione alle operazioni di passaggio generazionale dell’impresa che saranno realizzate dopo l’1.1.2025.



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