Gli avvisi bonari arrivano anche nel Cassetto fiscale| Commercialista Telematico

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


Le comunicazioni dell’amministrazione finanziaria sull’esito dei controlli automatici delle dichiarazioni, come segnalazioni di errori o variazioni nei crediti, sono ora disponibili anche nel Cassetto fiscale del contribuente. Questo permette una gestione completamente online: i destinatari o i loro intermediari delegati possono richiedere assistenza o procedere direttamente al pagamento, semplificando così l’intero processo.

Nuove funzionalità nel cassetto fiscale: consultazione e gestione online delle comunicazioni fiscali

avvisi bonari cassetto fiscaleL’Agenzia delle Entrate ha previsto che all’interno del Cassetto fiscale sono disponibili, a decorrere dal 20 novembre scorso,  le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia stessa.

Il provvedimento disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, del DPR n. 600/1973 e 54-bis, del DPR n.633/1972.

Le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione L’Agenzia scrive del Cassetto fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

 

Il cassetto fiscale

Il cassetto fiscale è il servizio che consente la gestione delle proprie informazioni fiscali, come:

  • dati anagrafici;
  • dati delle dichiarazioni fiscali;
  • dati dei rimborsi;
  • dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23;
  • atti del registro (dati patrimoniali);
  • dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
  • le informazioni sul proprio stato di iscrizione al VIES.

 

In particolare, il servizio è organizzato nelle seguenti sezioni:

  • “Dati del CONTRIBUENTE”, dove sono contenuti i dati anagrafici e qualora presenti, i dati sui rappresentanti, sulle rappresentanze, sui depositari e sui depositanti e sulle società confluite;
  • “Dati delle DICHIARAZIONI FISCALI”, dove sono contenuti i dati delle dichiarazioni a partire dall’anno d’imposta 1998, nonché le comunicazioni che vengono inviate;
  • “Dati di CONDONO e CONCORDATI”, dove sono contenuti i dati delle dichiarazioni di Condono (articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n.289) e le comunicazioni di Concordato (articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289) e Concordato Preventivo Biennale;
  • “Dati dei RIMBORSI”, dove sono contenuti i dati dei rimborsi erogati a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 1994, ed i dati dei rimborsi automatizzati scaturiti da dichiarazioni ed istanze di tipo IVA;
  • “Dati dei VERSAMENTI”, dove sono contenuti i dati dei versamenti effettuati tramite i modelli F23 e F24, nonché le quietanze degli F24;
  • “Dati PATRIMONIALI”, dove sono contenuti i dati relativi agli atti registrati presso gli uffici finanziari a partire dal 1986.

 

Per accedere al Cassetto fiscale è necessario essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il servizio è attivo tutti i giorni, ad eccezione di una finestra quotidiana per la manutenzione del sistema, dalle ore 5.00 alle ore 6.00.

I titolari di partita Iva possono, inoltre, generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) che contiene i dati relativi alla propria partita IVA e l’indirizzo telematico eventualmente scelto per la ricezione delle fatture elettroniche: un “biglietto da visita” da stampare o da mostrare su smartphone, tablet o altro dispositivo.

Prestito personale

Delibera veloce

 

 

La delega al cassetto fiscale

Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998, fino a un massimo di due, con le seguenti modalità:

  • online, utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’area riservata;
  • in ufficio, presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate consegnando la delega sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all’intermediario, che trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all’intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, trascorsi 15 giorni dall’invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà richiedere l’attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell’Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

Il contribuente può revocare la delega conferita, sempre con le stesse modalità.

Gli intermediari abilitati al servizio Entratel possono consultare i dati relativi ai propri clienti sottoscrivendo uno specifico Regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento e la comunicazione dei dati relativi alle deleghe dei propri clienti vanno effettuate attraverso le apposite funzionalità disponibili nel servizio Entratel.

Il contribuente che non intende recarsi personalmente in ufficio può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall’articolo 63, del DPR n. 600/1973.

 

Attivazione del servizio

Il provvedimento in commento delle Entrate dispone che a decorrere dal 20 novembre 2024 sono disponibili, all’interno del Cassetto fiscale, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia stessa.

Prestito personale

Delibera veloce

 

La comunicazione è messa a disposizione successivamente alla sua consegna.

Qualora la comunicazione non sia visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.

 

Modalità di consultazione e gestione delle comunicazioni

Per ciascuna comunicazione resa disponibile nell’area riservata è possibile:

  1. effettuare il pagamento dell’importo eventualmente richiesto mediante l’apposita funzionalità, procedendo alla regolarizzazione della posizione entro il termine indicato. Il versamento è effettuato, in unica soluzione e integralmente, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. Nella procedura è richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente.
  2. richiedere assistenza tramite CIVIS. Il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.

I servizi di cui ai punti precedenti possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti ai quali sono indirizzate le comunicazioni, oppure dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) l’intermediario inserisce il codice IBAN del conto intestato al contribuente.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Ricevute e obblighi degli intermediari

L’Agenzia delle entrate attesta mediante distinte ricevute rese disponibili nell’area riservata:

  1. l’avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l’esito della stessa;
  2. l’avvenuta acquisizione dell’istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa.

Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.

 

Fonti normative e di prassi

 

NdR: potrebbe interessarti anche…Avvisi bonari su Cassetto Fiscale: alcuni suggerimenti

 

Federico Gavioli

Mercoledì 11 dicembre 2024



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link