14 DOMANDE/RISPOSTE SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE [CPB]

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In chiusura del Webinar di giovedì scorso su “C.P.B.: riapertura dei termini, una [possibile] nuova opportunità”, abbiamo anticipato che avremmo trasferito sinteticamente – su una Sediva News dedicata – sia le risposte fornite “in diretta” dai nostri Collaboratori presenti e intervenuti in tale circostanza e sia quelle elaborate da altri Collaboratori risolvendo problematiche derivanti direttamente dalla pratica professionale.

Essendo ormai vicino alla scadenza il nuovo termine del 12 dicembre p.v. per aderire al CPB [anche in vista della possibilità, in caso di adesione, di ricorrere entro il prossimo mese di marzo al ravvedimento speciale, cui abbiamo già accennato anche nell’ultimo Webinar e in alcune Sediva News], riteniamo di pubblicare in un unico contesto le 14 Domande/Risposte che abbiamo ritenuto di maggiore interesse, e nelle quali molti di voi potrebbero perciò trovare la soluzione di eventuali incertezze, perplessità, ecc.

Quindi, ne risulterà una Sediva News particolarmente lunga e articolata che avrete dunque la pazienza – ove naturalmente interessati – di consultare attentamente.

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Preliminarmente ricordiamo che il tema generale è stato affrontato in parecchie Sediva News e anche in altri precedenti Webinar, mentre della riapertura dei termini per l’adesione al CPB abbiamo dato conto particolarmente nella News del 14.11.2024: come sapete, tutte le news sono consultabili prelevandole dal quotidiano online www.piazzapitagora.it, mentre oggi rendiamo visibili anche i due Webinar che si sono occupati di questa sofferta vicenda del CPB, compreso l’ultimo del 5.12.2024 cui dà appunto seguito questa Sediva News.

Quanto agli aspetti oggetto della disamina odierna, sono regolati dagli artt. 7bis e 7quinquies del dl. 155/24 [ormai nei fatti convertito in legge dalle due Camere con un provvedimento in via di pubblicazione]: esattamente, l’art. 7bis dispone il definitivo spostamento al 12 dicembre della scadenza del termine per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale, mentre l’art. 7quinquies introduce importanti modifiche sui presupposti per l’adesione, sulle cause di esclusione e su quelle di decadenza.

Eccoci dunque ora alle 14 Domande/Risposte che vengono precedute da un indice che le richiama.

Indice:

  • Possiamo aderire al CPB nonostante l’uscita dalla compagine sociale, nel corso di quest’anno, di uno dei soci?
  • Riporto delle perdite pregresse in caso di adesione al CPB
  • Conferimento della ditta individuale in società programmato per il 2025: è possibile aderire al CPB ma…
  • Detrazioni: reddito concordato biennale o reddito effettivo?
  • Estensione degli effetti del CPB anche al collaboratore dell’impresa familiare
  • Adesione al CPB e successiva modifica – in aumento o in diminuzione o con passaggi interni – della compagine sociale
  • Reddito concordato, reddito effettivo e contributi previdenziali
  • Decado dal Concordato se costituisco entro il 31 dicembre un’impresa familiare?
  • Le “trasformazioni” della società e gli effetti sul CPB
  • Adesione al concordato preventivo successiva al 2 dicembre: le sanzioni previste
  • L’adesione al CPB non produce effetti ai fini Iva
  • Adesione al CPB, Ravvedimento speciale 2024 e contenzioso in corso per il 2018
  • I vantaggi del Ravvedimento speciale
  • In caso di società di persone, chi paga il CPB e chi il ravvedimento speciale?

1 – Possiamo aderire al CPB nonostante l’uscita dalla compagine sociale, nel corso di quest’anno, di uno dei soci?

Siamo tre soci farmacisti di una snc e un socio quest’anno è uscito dalla compagine sociale. Vorremmo però, insieme al socio restante, aderire alla nuova scadenza del 12 dicembre al CPB. Ci è possibile?

La risposta è affermativa.

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Infatti, ricordando che qui sono interessate solo le società di persone e perciò sas e snc, con la riapertura dei termini per l’adesione al concordato preventivo biennale [CPB] è stata anche variata la causa di esclusione/cessazione relativa ai casi di modifica della compagine sociale.

Ora, prima di quest’ulteriore intervento legislativo, la modifica della compagine sociale:

  • avrebbe impedito l’accesso al CPB nel caso in cui si fosse verificata nel primo anno di adesione [causa di esclusione];
  • avrebbe invece causato la cessazione del CPB ove la modifica ci fosse stata nel 2025, cioè nel secondo anno di vigenza del concordato [causa di cessazione].

Senonché, l’intervento dell’art. 7quinquies del citato dl. 155/24 restringe/restringerà l’ambito applicativo della causa di esclusione/cessazione ai soli casi di aumento del numero dei soci, rendendo a tal fine irrilevanti le modifiche della compagine sociale che determinino/abbiano determinato una diminuzione del numero dei soci [come nel caso posto dal quesito] o che ne lascino invariato il numero; fa eccezione a questa regola, il subentro di due o più eredi in seguito al decesso di un socio, che quindi non porta all’esclusione/decadenza dal CPB, pur configurando – di fatto [ma non sul piano giuridico perché gli eredi in realtà non diventano soci al decesso del loro dante causa ma soltanto a seguito di un preciso rogito di continuazione] – una modifica in aumento della compagine sociale.

(andrea raimondo)

2 – Riporto delle perdite pregresse in caso di adesione al CPB

Avendo aderito al CPB per il 2024-2025 vi chiedo se posso utilizzare perdite fiscali di anni precedenti per ridurre l’imponibile da assoggettare a tassazione e, in caso affermativo, come poterlo fare qualora optassi per l’imposta sostitutiva (che con il mio voto ISA 2023 “peserebbe” per il 10%).

Come prescritto dall’art. 16, comma 3, del D.lgs. 13/2024, le perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito concordato secondo le regole previste in materia (art. 8 e 84 TUIR) e quindi essenzialmente nella misura massima dell’80% del reddito imponibile di ciascuno dei periodi di imposta di riporto, e per l’intero ammontare di esse che trova capienza in questo range.

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Detto questo, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva – come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ sull’argomento (n. 5 dell’08/10/2024) – le perdite possono essere compensate esclusivamente sulla differenza tra il reddito concordato 2024 e la “parte eccedente” dello stesso rispetto al reddito imponibile del 2023 preso a base per il calcolo della proposta, assoggettata da imposta sostitutiva.

Un esempio, come al solito, potrà chiarire il tutto molto meglio.

Poniamo che il reddito imponibile 2023 sia pari a 100; il reddito concordato

2024 a 120 e le perdite riportabili a nuovo ammontino complessivamente a 100.

In caso di opzione per l’imposta sostitutiva la “parte eccedente” da assoggettare a tassazione al 10% è pari a 20, con un’imposta liquidata di 2.

La restante parte, pari a 100, può essere ridotta per effetto del riporto delle perdite pregresse fino all’80% della stessa (80) e per tale intero importo – se trova capienza, come in realtà trova, essendo le perdite pregresse pari a 100 – in queste ultime. La parte restante del reddito non abbattuto dalle perdite (20) sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

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In assenza di opzione per l’imposta sostitutiva, e riprendendo i numeri del nostro esempio, le perdite potrebbero invece essere utilizzate sull’intero reddito concordato 2024 (sempre nel limite massimo dell’80% di esso e cioè 96) e troverebbero comunque capienza per tale intero ammontare essendo pari a 100; sulla differenza di reddito non compensata (120-96=) 24 si applicherebbe la tassazione ordinaria.

È chiaro, quindi, che in presenza di perdite fiscali pregresse, si impone un’attenta valutazione sulla convenienza a optare o meno per la tassazione sostitutiva.

Nell’esempio proposto, ipotizzando per semplicità che si parli di una Srl che sconta un’Ires del 24%, si può agevolmente ricavare che il carico fiscale complessivo, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva, sia pari a [2+(20*24%)=]6,80 ed in caso di assenza dell’opzione a (24*24%=) 5,76;  si deve pertanto concludere che almeno per questo caso l’applicazione della sostitutiva non conviene; ma vi possono essere situazioni in cui per l’ammontare delle perdite e per la consistenza della “parte eccedente” da assoggettare a tassazione sostitutiva questa conclusione si ribalti a favore della scelta di applicare la sostitutiva.

Di qui, in conclusione, la raccomandazione di esaminare e valutare attentamente ogni fattispecie.

(stefano civitareale)

3 – Conferimento della ditta individuale in società programmato per il 2025: è possibile aderire al CPB ma…

Sono titolare individuale di farmacia e ho aderito al concordato preventivo biennale. Avevo intenzione di conferire la mia ditta individuale in una sas con i miei figli nel 2025; rischio di decadere dal concordato e dal ravvedimento speciale?

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Il conferimento effettuato nel 2025, a fronte dell’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024/2025, cagiona la cessazione degli effetti del concordato, ma – attenzione – per il solo anno 2025!

Pertanto, gli effetti della cessazione riguarderanno esclusivamente l’annualità in cui verrà posto in essere il conferimento in sas, nel Suo caso il 2025, preservando gli effetti del concordato per il 2024.

Anche il ravvedimento speciale non viene pregiudicato dal compimento di questa operazione nel 2025; dunque, Lei potrà procedere considerando comunque il fatto che – per un solo anno – godrà degli effetti del CPB.

                                                                               (matteo lucidi)

4 – Detrazioni: reddito concordato biennale o reddito effettivo?

Per le detrazioni relative agli interessi sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale per l’anno 2024 devo considerare il reddito concordato [circa 45.000 Euro] o quello effettivo [superiore a 50.000]?

Il secondo comma dell’art. 35 del D.Lgs. 13/2024 così dispone: “(…) per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato(…)”.

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Precisiamo che per le detrazioni spettanti per gli interessi pagati su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale è prevista una detrazione IRPEF stabilita nella misura del 19%, diminuita dell’importo di 260 Euro qualora – come nel Suo caso – il reddito effettivo [nel calcolo del quale non si tiene conto né del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, né di quello ascritto alle relative pertinenze] sia compreso tra i 50.000 e i 120.000 Euro.

(cesare pizza)

5 – Estensione degli effetti del CPB anche al collaboratore dell’impresa familiare

Buongiorno, gestisco la mia farmacia sotto forma di ditta individuale dove partecipa mia figlia in impresa familiare.
Ho deciso di aderire al concordato preventivo biennale sfruttando la riapertura dei termini e vorrei sapere se anche mia figlia, che però ha dovuto inevitabilmente già versare il secondo acconto [esattamente il 2 dicembre], dovrà pagare, ravvedendola, l’imposta sostitutiva prevista.

La risposta non può che essere affermativa: la circolare 18/E del 17 settembre 2024, infatti, chiarisce che – come per i soci di società di persone – l’imposta sostitutiva è dovuta anche dai collaboratori familiari in misura proporzionale alla loro partecipazione agli utili dell’azienda.

Vale la pena ricordare che anche l’importo minimo di reddito da dichiarare ai fini del concordato, pari ad € 2.000, deve essere ripartito con le suddette modalità.

(valerio pulieri)

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6 – Adesione al CPB e successiva modifica – in aumento o in diminuzione o con passaggi interni – della compagine sociale

Sono socia accomandataria della mia farmacia e i miei due figli sono soci accomandanti.
Ho aderito al Concordato preventivo biennale lo scorso 31 ottobre ma per sopravvenuti problemi di salute ho intenzione di alienare la mia quota donandola ai miei figli.
Questa ipotesi rientra tra le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale?
Altra domanda: laddove volessi disporre della mia quota non in parti uguali, donando il 65% ad un figlio e il restante 35% all’altro, incapperei in una causa ostativa?

Riguardo al primo quesito la risposta è negativa e quindi la società in questa ipotesi può continuare a permanere nel concordato preventivo biennale.

In particolare, circa le modifiche alla compagine sociale, l’art. 7quinquies del dl. 155/2024 – introdotto sul testo originario del dl. proprio in sede di conversione, il cui iter, mentre scriviamo, è stato appena perfezionato, come sottolineato nelle premesse – circoscrive l’operatività della causa di esclusione/cessazione del/dal Cpb [ricordando che, per la causa di esclusione, il riscontro va effettuato sul primo anno di applicazione al Cpb, mentre, per la causa di cessazione, la situazione va verificata in costanza di durata del concordato e pertanto con opzione già esercitata] alla sola ipotesi in cui la società sia interessata da modifiche della compagine sociale e che si tratti di modifiche, si badi bene, che comportino un aumento del numero dei soci.

Venendo al caso da Lei proposto, allora, dato che il numero dei soci si riduce [da 3 a 2] all’esito della donazione, la Sua uscita dalla compagine societaria non è da annoverare tra le clausole di esclusione/cessazione non comportando di fatto un aumento del numero dei soci ma addirittura una sua riduzione; la conclusione sarebbe la stessa anche nel caso in cui Lei donasse solo parte della Sua quota ai figli perché il numero dei soci resterebbe in tal caso pari a tre, quindi uguale a quello odierno.

Per quanto riguarda il secondo quesito, anche questo non rientra ovviamente tra le cause di cessazione/decadenza perché anche in tal caso il numero dei soci si ridurrebbe [sempre da 3 a 2] e pertanto può disporre liberamente della Sua quota e decidere di donarla in parti differenti ai due figli.

(marco righini)

7 – Reddito concordato, reddito effettivo e contributi previdenziali

I contributi previdenziali dovuti dal collaboratore dell’impresa familiare non farmacista sono calcolati sul reddito concordato?

La contribuzione dovuta da coloro che sono iscritti, come nel Suo caso, alla gestione artigiani e commercianti, o per gli iscritti alla gestione separata (professionisti senza cassa), è calcolata sul reddito concordato.

Quindi il concordato produce effetti anche nella sfera previdenziale, e il reddito oggetto di accordo rappresenta il riferimento a cui rapportare gli obblighi contributivi, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, ovviamente solo se superiore a quello oggetto di concordato.

Senonché, l’ADEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), a tutela dell’autonomia delle Casse Previdenziali  Private, sembra pensarla ben diversamente, perché afferma [per i propri iscritti] il principio secondo cui i contributi dovranno continuare ad essere calcolati sul reddito effettivo, diversamente da quanto previsto appunto per i contributi obbligatori INPS, anche se ogni Ente del settore  può generalmente assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

(valerio salimbeni)

8 – Decado dal Concordato se costituisco entro il 31 dicembre un’impresa familiare?

Gestisco la mia farmacia sotto forma di ditta individuale e ho aderito al Concordato Preventivo Biennale. Mio figlio, che lavora in farmacia con me, si è iscritto ora all’Ordine dei farmacisti e vorrei con lui creare un’impresa familiare entro la fine dell’anno perché mi hanno detto, e vorrei la conferma, che così potrò frazionare il reddito con lui dall’inizio del 2025. Decado però dal CPB?

Le confermiamo, innanzi tutto, che gli effetti fiscali della scrittura privata autenticata con la quale viene dichiarata l’impresa familiare decorrono dall’inizio dell’esercizio successivo e pertanto un atto degli ultimi giorni del 2024 permetterà di assegnare una quota del reddito d’impresa del 2025 a Suo figlio, naturalmente nella misura della qualità e quantità del lavoro da lui prestato e comunque entro e non oltre il 49% del reddito totale.

Quanto al CPB, la “trasformazione” di un’impresa individuale in impresa familiare [ma le virgolette sono d’obbligo perché non si tratta di un’autentica trasformazione…] non può essere mai considerata come modifica della compagine societaria proprio perché l’impresa resta individuale, e pertanto non può costituire un impedimento all’ingresso nel concordato e neppure una causa di cessazione o decadenza.

La risposta dunque è negativa e quindi via libera all’appuntamento con il notaio per la necessaria formalizzazione.

                                                                        (roberto santori)

9 – Le “trasformazioni” della società e gli effetti sul CPB

Parliamo del “passaggio” da una società di persone a una società di capitali [trasformazione omogenea progressiva] e da una società di capitali a una società di persone [trasformazione omogenea regressiva], trascurando in questa circostanza le trasformazioni eterogenee, cioè quelle che coinvolgono forme non societarie e societarie, come quando un’associazione si trasforma in società [trasformazione eterogenea progressiva] o una società in un’associazione [trasformazione eterogenea regressiva].

Ora, le trasformazioni avvenute nel corso del 2023 precludono l’accesso al CPB per la presenza di una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA nei dichiarativi 2024 riferiti al 2023 dei soggetti, quello trasformando e quello trasformato.

Come chiarito dall’AdE, quelle invece avvenute nel 2024 – tra società di persone (da snc a sas o viceversa) o tra società di capitali (da srl a spa o viceversa) – non rilevano ai fini di esclusione o cessazione del CPB.

Senonché, il silenzio assoluto sulle trasformazioni progressive induce incertezza tra gli addetti ai lavori e tra i contribuenti e quindi, in attesa di un auspicabile chiarimento da parte dell’AdE, in via prudenziale sembrerebbe opportuno non porre in essere alcun tipo di trasformazione progressiva, proprio per non precludere la permanenza nel CPB.

(mario astrologo)

10 – Adesione al concordato preventivo successiva al 2 dicembre: le sanzioni previste

La scadenza per la nuova adesione al CPB è il 12 dicembre 2024. Se aderisco devo effettuare il ravvedimento sulla differenza di reddito fra 2023 e 2024? Se sì, quali sanzioni verrebbero applicate?

Il contribuente che opta per l’adesione al concordato preventivo biennale [CPB] nella nuova finestra temporale prevista, dal 3 al 12 dicembre 2024, sarà tenuto ad effettuare il versamento (tardivo) degli importi basati su una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato ed il reddito dichiarato nel periodo precedente, ossia nel periodo di imposta 2023.

A questo proposito, il Dlgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 1° settembre, ha provveduto alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario e pertanto la disciplina del ravvedimento operoso, ex. art 13 Dlgs. 471/97, ha subito delle variazioni e le nuove sanzioni in tema di omessi/tardivi versamenti vengono qui di seguito brevemente riepilogate:

  • per i versamenti omessi, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, le sanzioni amministrative sono pari al 25% in luogo del 30% precedentemente previsto;
  • entro i 90 giorni di ritardo le sanzioni sono invece ridotte al 12,50%;
  • entro i 15 giorni, la sanzione del 12,50% viene ulteriormente ridotta ad 1/15esimo per ogni giorno di ritardo;

All’importo del versamento maggiorato delle sanzioni dovranno essere aggiunti gli interessi legali [pari al 2,5% per il 2024] da rapportare ovviamente pro quota.

(francesco sonnino silvani)

11 – L’adesione al CPB non produce effetti ai fini Iva

Ho deciso di aderire al concordato preventivo biennale con la mia sas, anche se nel mio caso la proposta ha generato un aumento del reddito imponibile pari a euro 30.000 circa.
Tale maggior valore, oltre che comportare una maggior imposta sostitutiva ai fini Irpef e Irap, ha ripercussioni anche ai fini Iva sulla quale sarà applicata un’ulteriore maggiorazione anche qui?

La risposta alla sua domanda è negativa, dal momento che il Cpb non esplica alcun effetto ai fini Iva, tenuto conto delle regole ordinarie di applicazione dell’imposta.

Pertanto, sul maggior importo di euro 30.000 non si applicherà alcuna imposta sostitutiva [a differenza invece di quanto accade appunto per l’Irpef/Ires e l’Irap].

Inoltre, per completezza, preme sottolineare che tale esclusione opera anche nel caso di adesione al Ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022.

Infatti, come chiarito anche nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 25 ottobre, la normativa fa riferimento alle sole imposte sui redditi [e alle relative addizionali] oltre che all’Irap, cosicché è da escludere che la base imponibile sia rilevante anche ai fini Iva.

(mauro giovannini)

12 – Adesione al CPB, Ravvedimento speciale 2024 e contenzioso in corso per il 2018

Sono un titolare individuale di farmacia e ho promosso in commissione tributaria un ricorso avverso un accertamento fiscale relativo all’anno di imposta 2018. Potrò comunque aderire al ravvedimento speciale per tutte le annualità oppure solo per quelle successive al 2018?

L’art. 2-quater del d.l. n. 113 del 9 agosto 2024 disciplina l’accesso al regime di ravvedimento speciale per i contribuenti che soddisfano specifici requisiti, tra cui l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Tuttavia, l’accesso a questo istituto è precluso per le annualità in cui siano già stati notificati atti impositivi; di conseguenza, non Le sarà possibile avvalersi del Ravvedimento speciale per l’anno d’imposta 2018, ma Le sarà consentito utilizzarlo per le annualità successive, sempreché per queste non siano stati notificati atti impositivi né siano pendenti i relativi contenziosi tributari.

(aldo montini)

13 -I vantaggi del Ravvedimento speciale

Si tratta di una “sanatoria” che coinvolge gli anni dal 2018 al 2022, che impedisce all’Amministrazione Finanziaria di rettificare il reddito di impresa dichiarato in quegli anni.

Peraltro, per i contribuenti che nel 2018 hanno ottenuto un voto ISA compreso tra 8 e 10, per la stessa annualità è ormai intervenuta la decadenza del potere di accertamento da parte del Fisco, dato che per questi contribuenti più “virtuosi” scatta l’agevolazione della riduzione di un anno dei termini di accertamento, per cui il 2018 è scaduto il 31.12.2023.

Aderendo al ravvedimento speciale è inibito all’Agenzia delle Entrate l’accertamento analitico, l’analitico induttivo e l’induttivo.

Nel concreto, pertanto, non potranno più essere recuperati a tassazione, ad esempio, costi indeducibili, come interessi passivi non inerenti, spese personali e/o non afferenti all’attività di impresa ecc. [questo l’analitico], come non sarà possibile rideterminare le percentuali di  utile lordo dichiarate, passando, sempre ad esempio, dal 29% al 32% sulla base dell’esame delle fatture di acquisto e del costo del venduto [questo l’analitico induttivo], e anche rideterminare il reddito di impresa sulla base di presunzioni prive della gravità, precisione e concordanza nei casi di mancata tenuta della contabilità [questo l’induttivo].

L’Agenzia delle Entrate non potrà altresì rettificare le dichiarazioni IVA sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti [aumentando il volume d’affari e quindi l’IVA dovuta], mentre restano consentite le attività istruttorie e ogni attività di verifica attinenti, ad esempio, alla corretta liquidazione dell’IVA, all’emissione degli scontrini fiscali, agli accertamenti di crediti d’imposta.

Naturalmente, gli altri redditi diversi da quelli di impresa potranno essere oggetto di rettifica, come ad esempio nel caso in cui il contribuente non abbia dichiarato locazioni, o redditi di lavoro dipendente o assimilati ecc.

Insomma, per un versamento che nella gran parte dei casi si rivela non eccessivamente oneroso, i vantaggi sembrano ben superiori.

(stefano lucidi)

14 – In caso di società di persone chi paga il CPB e chi il Ravvedimento speciale?

Abbiamo collocato nel finale questo interrogativo unitamente alla risposta, perché in realtà si tratta di un aspetto di grande importanza, se non altro per il coinvolgimento di una grande parte di farmacie attualmente condotte in società di persone.

Tenuto allora conto dell’ormai ben noto principio di trasparenza – applicato per l’appunto alla tassazione delle società di persone, come peraltro è noto – l’IRAP sul reddito proposto per gli anni 2024-2025 a seguito dell’adesione al concordato preventivo biennale continua a dover essere pagata dalla società come tale (snc o sas), mentre ai fini IRPEF anche il reddito proposto dal Fisco viene imputato ai soci in proporzione alla misura di partecipazione agli utili.

Quindi, ecco il punto, l’imposta sostitutiva verrà versata dai soci.

Quanto al Ravvedimento speciale, invece, è consentito versare anche la relativa imposta sostituiva [oltre all’IRAP, è chiaro] direttamente dalla società come tale in luogo dei singoli soci, come discende in termini non equivoci da un altro specifico emendamento all’originario dl. 155/24, introdotto anch’esso in sede di conversione in legge.

Torneremo in ogni caso approfonditamente sulla vicenda quando affronteremo più da vicino il tema generale – anch’esso ovviamente molto delicato – del Ravvedimento speciale.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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